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L’INPS già dall’anno 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta. |
1 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito
Per l'anno 2015, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.548,00.
Gli importi per il corrente anno sono le seguenti:
a) titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: Artgiani euro 3.529,06 (pari al 22,65%del reddito minimo), Commercianti euro 3.543,05 (paria al 22,74% del reddito minimo;
b) coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni : Artgiani euro 3.062,62 ( pari al 19,65% del reddito minimo) , Commercianti euro 3.076,61 ( pari al 19,74% del reddito minimo)
La riduzione contributiva al 19,65 % (artigiani) e 19,74% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
Il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.
Il contributo per l’anno 2015 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2014 per la quota eccedente il predetto reddito di €15.548,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 46.123,00.
Per i redditi superiori a € 46.123,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.
Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:
a) titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni fino al reddito di euro 46.123,00 artigiani il 22,65% commercianti 22,74%. Per i redditi superiori ad euro 46.123,00 artigiani il 23,65%, commercianti 23,74%;
b) coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni fino al reddito di euro 46.123,00 artigiani il 19,65% commercianti 19,74%. Per i redditi superiori ad euro 46.123,00 artigiani il 20,65%, commercianti 20,74%;
Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2015 (si veda in proposito il seguente punto 4).
Ai sensi della legge n. 438/92, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:
- a) è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);
- b) è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2015, ai redditi 2015, da denunciare al fisco nel 2016).
In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2015, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Con riferimento all’imponibile contributivo, si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale, in materia di reddito d’impresa, contenute nella circolare n. 102 del 12 giugno 2003.
Qualora il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati con le seguenti modalità:
- a) imprese familiari legalmente costituite:
sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (cfr. art. 230-bis C.C.; art. 5, comma 4 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917);
- b) aziende non costituite in imprese familiari:
il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49 per cento del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi (cfr. art. 1, comma 5 della legge 2 agosto 1990, n. 233).
I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
18 maggio, 20 agosto, 16 novembre 2015 e 16 febbraio 2016, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2014, primo acconto 2015 e secondo acconto 2015.